Il 5 agosto 2025 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è stato pubblicato il Comunicato Stampa “Energia: via libera al Conto Termico 3.0, più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici”.
La notizia, ripresa da tutta la stampa nazionale e comparsa diffusamente su siti, social e pubblicazioni di settore, ha portato a ritenere che da quella data il Conto Termico 3.0 fosse pienamente operativo, con, addirittura, avvio di pratiche e prenotazioni di incentivi.
Niente di più falso!!! Il MASE nel suo Comunicato Stampa informava che il testo del decreto istitutivo del Conto Termico 3.0 era stata approvato in Conferenza Unificata e, perciò, veniva adottato dal MASE. Ma occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale affinché entri in vigore. Ad oggi, in Gazzetta Ufficiale il decreto del Conto Termico 3.0 non è ancora stato pubblicato.
Inoltre, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene definita l’entrata in vigore del decreto (normalmente i Decreti Ministeriali entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione).
A quel punto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste.
Considerando che siamo già a metà settembre, è plausibile che le richieste possano essere presentate a partire dall’inizio del 2026.
Quali interventi sono incentivati con il Conto Termico 3.0
Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per i privati.
Il Titolo II della bozza di decreto elenca gli Interventi Ammessi per la Pubblica amministrazione, per privati in ambito civile non residenziale, e per enti del terzo settore.
Sono incentivabili i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Il Titolo III della bozza di decreto elenca, invece, gli Interventi Ammessi per la Pubblica amministrazione, per privati in ambito civile residenziale e non residenziale, e per enti del terzo settore.
Sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
g) sostituzione o sostituzione funzionale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
Conclusioni
Qualora il Conto Termico 3.0 fosse approvato così come si trova allo stato attuale, per gli operatori del settore esisterebbero i seguenti vantaggi ed opportunità:
1 – Estensione ed allargamento dei soggetti beneficiari dell’incentivo: I privati nel settore non residenziale (terziario) vengono equiparati alle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, possono accedere a tutti gli interventi previsti dal Conto Termico.
2 – Ampliamento delle tipologie di impianti con pompe di calore e sistemi ibridi: Viene facilitata l’integrazione delle pompe di calore nei sistemi di climatizzazione degli edifici esistenti, attraverso soluzioni come i sistemi ibridi bivalenti e le pompe di calore “Add on”.
3 – Introduzione dei microcogeneratori da fonti rinnovabili: Vengono inclusi i microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili, come ad esempio biomassa, biogas e bioliquidi.
4 – Incremento dell’importo massimo dell’incentivo: Qualora l’importo totale dell’incentivo non superi i 15.000 €, il GSE eroga l’intero importo in un’unica rata. In precedenza, la soglia era di 5.000 €.
5 – Esclusione dalle incentivazioni per caldaie a combustibile fossile: Non sono più incentivabili gli interventi di sostituzione con caldaie a combustibile fossile, nemmeno per le pubbliche amministrazioni, eccetto in integrazione con sistemi ibridi factory made o sistemi ibridi bivalenti.
6 – Introduzione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, ma solo nel caso di interventi in edifici della Pubblica amministrazione, di privati in ambito civile non residenziale, e degli enti del terzo settore.