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26/01/2012: GSE - Precisazioni sulla non apertura del Registro Grandi Impianti Con riferimento alle numerose richieste di delucidazioni pervenute in merito alla notizia sulla non apertura del Registro Grandi impianti pubblicata venerdì 20 gennaio scorso sul sito del GSE, lo stesso GSE precisa che:
1. la non apertura del Registro per il secondo semestre 2012 deriva dall’applicazione di una specifica disposizione contenuta nel DM 5 maggio 2011 che non ha ripercussioni sui “piccoli impianti” i quali, salvo eventuali modifiche della normativa, potranno accedere agli incentivi per essi previsti;
2. ai “grandi impianti” già ammessi nelle precedenti graduatorie nei limiti di costo sarà riconosciuta, qualora conformi alla normativa di riferimento, la tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto;
3. ai “grandi impianti” che pur non iscritti nel Registro entrino in esercizio nel 2012, gli incentivi potranno essere riconosciuti, sussistendone i requisiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per tali impianti – i quali potranno fare richiesta di ammissione agli incentivi a partire dal 1° gennaio del 2013 – ai fini della determinazione della tariffa spettante, sarà individuata una data convenzionale di entrata in esercizio, coincidente con il primo giorno del semestre in cui è presentata la richiesta di incentivazione al GSE;
4. per i “grandi impianti” a concentrazione (Titolo IV del D.M. 5/5/2011) e quelli integrati con caratteristiche innovative (Titolo III del D.M. 5/5/2011), il riconoscimento degli incentivi non è subordinato all’iscrizione al Registro.
20/01/2012: Quarto Conto Energia: secondo le norme, non si aprirà il Registro Grandi Impianti fotovoltaici per il secondo semestre 2012 Il GSE informa che, secondo le norme, il Registro Grandi Impianti non verrà aperto relativamente al secondo semestre 2012.
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa del GSE
20/01/2012: L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», comunemente noto come “Manovra Salva Italia”, ha apportato alcune modifiche in materia di detrazioni fiscali.
A seguito di tali modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida alle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica (detrazione Irpef 55%).
Clicca qui per scaricare l'aggiornamento della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"
Le novità principali riguardano:
- proroga delle detrazioni Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica fino al 31 dicembre 2012;
- estensione della detrazione Irpef del 55% anche agli interventi di sostituzione di generatori tradizionali per acqua calda sanitaria con pompe di calore;
- nessun limite temporale per le detrazione Irpef del 36%, che a partire dal 2013 ingloberanno anche quelle del 55%.
02/01/2012: Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari Il 1 gennaio 2012 è entrato in vigore quanto riportato all’art. 13, comma 1, lettera c, secondo periodo del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che riporta:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.”
Il periodo in questione va a costituire il comma 2-quater dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
Pertanto, in tutti gli atti di compravendita di edifici o singole unità immobiliari sarà necessario acquisire l’attestato di certificazione energetica redatto da un certificatore accreditato e riportare i dati negli annunci immobiliari, in qualsiasi forma essi vengano esibiti (riviste, siti web, ecc.).
Ricordiamo che l’indice di prestazione energetica è il valore che indica il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento nel periodo invernale, espresso in kWh/mq.anno (se riferito all’unità di superficie, come per gli edifici residenziali) o in kWh/mc.anno.
Valori bassi dell’indice di prestazione energetica indicano consumi più bassi e, quindi, costi di gestione minori.
07/12/2011: Quarto Conto Energia: aggiornate le regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 Il GSE comunica che le “REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011” sono state aggiornate per meglio specificare alcuni aspetti emersi a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori.
Le principali modifiche hanno riguardato:
a) la documentazione da presentare ai fini del riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante del 10% per utilizzo di componenti UE/SEE, inclusi i moduli in silicio cristallino extra UE/SEE facenti uso di silicio cristallino o wafer o celle prodotte in UE/SEE;
b) la documentazione da presentare ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 (certificazione antimafia);
c) chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile equiparare agli edifici.
Più in particolare le parti del documento oggetto di aggiornamento rispetto alla precedente versione sono state le seguenti:
- par. 3.5: integrato il testo della tabella, relativa alla cumulabilità degli incentivi;
- par. 4.2: aggiornata la documentazione da allegare alla domanda per tenere conto dei contenuti del nuovo paragrafo 4.2.1;
- par. 4.2.1: specificata la documentazione da presentare ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 (certificazione antimafia);
- par 4.4.1.1: inserita una precisazione sulla definizione dei fabbricati rurali;
- par. 4.5.1: integrato il paragrafo relativo alla maggiorazione del 10% della tariffa per componenti UE/SEE. Le modifiche del testo hanno riguardato essenzialmente i seguenti punti:
• informazioni da fornire nell’Attestato di controllo del processo produttivo per l’identificazione dell’origine del prodotto nel caso di moduli non assemblati in EU/SEE e che utilizzano componenti (silicio cristallino, wafer o cella) prodotti in EU/SEE;
• recepimento della Variante 1 della Guida CEI 82-25 2011, pubblicata agli inizi di novembre, che introduce nuovi requisiti sugli Organismi di certificazione abilitati ad emettere Certificazioni o Attestati.
- par. 4.5.2: precisazioni sul riconoscimento premio per sostituzione eternit;
- allegato A5: inserito il Modello di Dichiarazione di esenzione certificato antimafia, in conformità a quanto specificato al paragrafo 4.2.1
Clicca qui per scaricare il testo delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il Fotovoltaico), Revisione 2 – Dicembre 2011"
06/12/2011: Manovra Economica: prevista la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione Irpef 55% Nel testo definitivo della Manovra Economica presentato questa mattina dal Governo Monti al Titolo I – Sviluppo ed equità, art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali, comma 4, è prevista la proroga della detrazione Irpef 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.
Restano invariate tutte le altre disposizioni in materia.
Adesso si attende il varo della Manovra con l’approvazione da parte di Camera e Senato.
18/11/2011: L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali”.
All’interno della Guida si trovano tutte le informazioni aggiornate riguardanti le agevolazioni fiscali previste in caso di interventi di ristrutturazione sul patrimonio edilizio.
I punti più salienti sono:
- La Legge Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
- La stessa Legge Finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
- Non ha più scadenza l’applicazione dell’IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
- Non ha scadenza la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale.
- Non ha scadenza la possibilità di fruire dell’applicazione dell’IVA al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Nella Guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.
Clicca qui per scaricare la Guida "Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali"
11/11/2011: Quarto Conto Energia: presentazione Certificati Antimafia I soggetti che presentano istanza di accesso agli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011 (4° Conto Energia) sono tenuti a presentare il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura ovvero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la loro sede, riportante la dicitura antimafia, ai fini di quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
I certificati debbono essere trasmessi al GSE in corso di validità (entro sei mesi dal loro rilascio).
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del certificato antimafia:
a) i soggetti pubblici ossia una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente e un’azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico, una società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché un concessionario di opera pubblica;
b) i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenze o di divieto di cui al citato articolo 67;
c) i soggetti che esercitano attività agricola o professionale, non organizzata in forma di impresa ovvero esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
d) i soggetti destinatari di incentivi il cui valore complessivo, inclusi eventuali incentivi riferiti ad altri impianti, non supera 150.000 euro.
Con riferimento al punto precedente:
- il valore complessivo degli incentivi può essere stimato moltiplicando il valore unitario della tariffa incentivante (comprensiva di eventuali premi/maggiorazioni) per la producibilità annua, coincidente con quella indicata nella scheda tecnica finale d’impianto, per i venti anni di durata dell’incentivo;
- la tariffa incentivante è quella prevista dal D.M. 5 maggio 2011 con riferimento alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
I soggetti che rientrano nei casi di esenzione dall’obbligo della presentazione della certificazione antimafia devono compilare il modello allegato di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A tal riguardo, si rammenta che la mancata presentazione della certificazione antimafia ovvero della dichiarazione di esenzione dall’obbligo di cui sopra comporta la non ammissione agli incentivi.
Modello di dichiarazione di esenzione dall’obbligo
31/10/2011: Quarto Conto Energia: si apre la seconda finestra del Registro Grandi Impianti Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 1 al 30 novembre 2011, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 5 maggio 2011, è aperto un nuovo periodo di iscrizione al Registro informatico per i “grandi impianti fotovoltaici”, riferito al primo semestre dell’anno 2012.
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità previsti dal Decreto, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.
Si invitano dunque i Soggetto Responsabili ad usare la massima attenzione nel caricamento dei dati sul Registro informatico, con particolare riferimento a quelli che determinano la posizione in graduatoria; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE per la registrazione di dati non corretti.
Trattandosi di un Registro informatico e di una procedura concorsuale, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione non potrà essere sanato con il successivo invio di documentazione integrativa, né saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento dei documenti nel portale informatico.
Il GSE, in considerazione del previsto limite di costo e della natura dei criteri che determinano la graduatoria, anche al fine di garantire l’efficienza ed efficacia della propria azione, analizzerà la documentazione relativa alle richieste di iscrizione risultate, sulla base dei menzionati criteri di priorità, potenzialmente ammissibili, fino a concorrenza del limite di costo di 150 milioni di euro e pubblicherà l’elenco degli impianti ammessi.
In considerazione del fatto che la graduatoria, in conformità a quanto previsto dal Decreto, non è soggetta a scorrimento, non assumendo dunque, in particolare, alcun rilievo l’ordine delle posizioni acquisite, il GSE:
- pubblicherà l’elenco degli impianti esclusi, tra quelli potenzialmente ammissibili, in quanto carenti dei requisiti previsti,
- pubblicherà l’elenco degli impianti non rientranti nei limiti di costo, ordinandoli in base alla data di iscrizione al Registro.
Il GSE, al fine di sensibilizzare nuovamente gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di esclusione dalla graduatoria rilevate nel primo periodo di apertura del Registro:
- assenza di fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00;
- assenza del titolo autorizzativo/abilitativo, valido, efficace e regolarmente conseguito (non sono ammissibili, in sostituzione, mere istanze volte ad ottenerne il rilascio, verbali di conferenze di servizi, anche se di esito positivo, titoli la cui efficacia sia sospesa o sia oggetto di impugnazione);
- assenza della dichiarazione del Comune attestante l’idoneità alla realizzazione dell’impianto della DIA, della PAS o della Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (non sono ammissibili, in sostituzione, richieste o diffide dirette ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio dell’attestazione).
Si rammenta che l’assenza anche di uno solo dei documenti e/o dei requisiti previsti dal D.M. 5 maggio 2011 nonché dalle Regole Tecniche per l’iscrizione pubblicate dal GSE, composta l’esclusione dell’impianto dalla graduatoria.
Relativamente agli impianti fotovoltaici multi-sezione, si ribadisce che deve essere inviata al GSE una specifica richiesta di iscrizione al Registro per ciascuna sezione di cui si compone l’impianto, ai fini della determinazione del relativo costo ammesso nel periodo di riferimento.
24/10/2011: Nasce RINNOVA, l'hub informativo del GSE per le energie rinnovabili Il GSE lancia RINNOVA, nuova sezione informativa interamente dedicata alle rinnovabili e all’efficienza energetica, consultabile sul sito www.gse.it.
Consultando questa sezione si troveranno le informazioni sugli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le autorizzazioni per realizzare gli impianti, le normative di settore, dal livello internazionale a quello dei singoli territori, ma anche una serie di approfondimenti, orientamenti, consigli utili, buone pratiche, appuntamenti e iniziative destinate a tutti: cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese.
All’interno di RINNOVA si trova anche l’accesso a SIMERI, il sistema italiano per il monitoraggio statistico dell’elettricità, del riscaldamento-raffreddamento e dei trasporti, che consente di monitorare lo stato di raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17% al 2020 imposto dalla direttiva UE 28/2009. L’applicazione permette di seguire l’evoluzione dei consumi soddisfatti con le fonti rinnovabili attraverso “cruscotti” interattivi.
Comunicato Stampa GSE.
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